Dei Mestieri Girovaghi
I mestieri girovaghi, tra cui quello di suonatore ambulante erano disciplinati dal Regio Decreto 18/6/1931 n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che recitava:
Art.121:”Salvo
le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle
armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non
può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore
di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di
cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza,
facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un
registro apposito presso l’autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L’iscrizione
non è subordinata alle condizioni previste dall’art. 11 né a quella
prevista dal capoverso dell’art.12, salva sempre la facoltà
dell’autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che
ritiene capaci di abusarne.
E’ vietato il mestiere di ciarlatano.”
Questo articolo è stato abolito dall'articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che recita:
1.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
a)
l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666;
b)
gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma,
limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle
attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di
pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c)
gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonche'
gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del
regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635.
Il terzo comma non abrogato è quello che dice: "È vietato il mestiere di ciarlatano".
In
conclusione per essere suonatori ambulanti, di mestiere o
amatorialmente, non c'è (più) bisogno di essere iscritti ad alcun
registro, come precedentemente era richiesto.
È però
necessario seguire le disposizioni comunali sui luoghi dove non ci si
può fermare a suonare e sugli orari di silenzio. A volte è necessario
richiedere il permesso di occupazione di suolo pubblico e, talvolta,
versare un canone e/o un deposito cauzionale. Normalmente non è
consentito di sostare liberamente per più di un'ora nello stesso luogo.
Cercando in rete "Regolamento mestieri girovaghi" + luogo ove
si vuole suonare, si trovano le disposizioni locali cito un esempio di
quello che si può trovare:
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, funambolo, giostrai, circhi ecc..)
non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è
consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di
occupazione, sia per l'attività che per gli alloggi mobili, mezzi tecnici e ausiliari, previo
pagamento del relativo canone e deposito cauzionale, con le modalità previste negli
articoli precedenti.
Trovato per alcuni comuni della provincia di Bologna (Budrio, Medicina).
Ad ogni buon conto è bene portarsi dietro una copia del D.P.R. ( che si può scaricare qui ) e delle disposizioni locali, se si trovano: a volte anche i pubblici ufficiali non conoscono bene la normativa.
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